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Chiunque pone in commercio con una delle denominazioni di cui alla presente legge prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge privi o con indicazioni diverse da quelle richieste, salvo quanto previsto dal precedente comma, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art26 · fonte del testo