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Le denominazioni elencate nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designare tali prodotti. Tuttavia le denominazioni "pralina" o "cioccolatino" possono anche essere utilizzate per designare il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato gianduja al latte o il cioccolato bianco della dimensione di un boccone.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art3 · fonte del testo