Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Costituisce un prodotto di imitazione del cioccolato qualsiasi preparazione alimentare, contenente cacao, la cui struttura, consistenza, colore e sapore ricordano quelli del cioccolato, ma la cui composizione non corrisponde alla definizione di uno dei prodotti di cui all'allegato della presente legge. Il prodotto di cui sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di "surrogato di cioccolato". Il disposto di cui al comma precedente non si applica, comunque, a: ripieno dei cioccolati ripieni e delle praline o cioccolatini; prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria; gelati; polveri zuccherate per la preparazione di budini, di gelati, creme dessert, gelatine, eccetera; creme da spalmare ancorche' contenenti cacao.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art6 · fonte del testo