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La denominazione principale "cioccolato" puo' essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono ala qualita', con esclusione del termine "extra", soltanto se il cioccolato contiene almeno il 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, cioe' il 26 per cento di burro di cacao.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
