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La denominazione principale "cioccolato al latte" puo' essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono alla qualita', soltanto se il cioccolato al latte non contiene piu' del 50 per cento di saccarosio e contiene almeno il 30 per cento di sostanza secca totale di cacao, nonche' il 18 per cento di materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, cioe' almeno il 4,5 per cento di grasso butirrico.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art5 · fonte del testo