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Costituisce un prodotto di imitazione del cioccolato qualsiasi preparazione alimentare, contenente cacao, la cui struttura, consistenza, colore e sapore ricordano quelli del cioccolato, ma la cui composizione non corrisponde alla definizione di uno dei prodotti di cui all'allegato della presente legge. Il prodotto di cui sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di "surrogato di cioccolato". Il disposto di cui al comma precedente non si applica, comunque, a: ripieno dei cioccolati ripieni e delle praline o cioccolatini; prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria; gelati; polveri zuccherate per la preparazione di budini, di gelati, creme dessert, gelatine, eccetera; creme da spalmare ancorche' contenenti cacao.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
