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La denominazione "surrogato di cioccolato" deve essere riportata sulla facciata principale della confezione, incarto o etichetta, in modo evidente ed in caratteri, comunque, non meno visibili di quelli delle altre scritte apposte sulla confezione stessa.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art7 · fonte del testo