Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 24 — Impiego delle denominazioni geografiche

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Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 e' vietato qualificare. direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di lunghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in lunghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilita' di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obblico per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi piu' antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo', con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica. L'uso, effetuato con qualunque modalita', su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione e denominazione usata. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografica tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva localita', anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facolta' di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E' comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 16 aprile 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art24 · fonte su Normattiva