Art. 28 — Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28 l. 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), in quanto identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ord. n. 456 del 1997 e non sono stati prospettati argomenti ulteriori. - O. n. 456/1997. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 516 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, Cost., degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) che, rispettivamente, individuano il contenuto dei disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e sanzionano con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni la produzione, la vendita o la distribuzione per il consumo di vini senza i requisiti richiesti per l'uso della denominazione. Invero la previsione di una sanzione penale per le violazioni delle prescrizioni dei disciplinari, prive secondo il giudice rimettente della significatività minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale, non appare affatto lesiva del principio di offensività in quanto posta a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati requisiti di qualità in un prodotto, ed in considerazione di tali garanzie di qualità non è irragionevole un trattamento sanzionatorio più severo di quello stabilito dall'art. 516 cod. pen. per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in termini di specialità rispetto a quella generale sulla vendita delle sostanze alimentari. Ne' la mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo è irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore nella determinazione della pena, posto che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, da escludersi nel caso di specie potendo il giudice adeguare la pena, stabilita tra un minimo ed un massimo, all'effettivo disvalore della condotta. red.: M. Maiella
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 516 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1992
urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art28 · fonte su Normattiva