Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 3 — Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

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Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

  • a)denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
  • b)denominazioni di origine controlla (DOC);
  • c)indicazioni geografiche tipiche (IGT). I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le IGT. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunita' economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualita' di prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art3 · fonte su Normattiva