Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 30 — Violazioni in materia di etichettatura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, relative alle modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un milione a lire sei milioni.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art30 · fonte su Normattiva