Art. 30 — Violazioni in materia di etichettatura
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Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, relative alle modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un milione a lire sei milioni.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010
