Art. 7 — Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 8 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformita' della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformita' ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi caratteristiche di eccezionalita', previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'articolo 15. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. E' consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori; da DOCG a DOC a IGT. Il declassamento puo' essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione CEE. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT. La possibilita' di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, e' consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, puo' essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT gia' riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 8 luglio 1998
