Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' sostituito dal seguente: " 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri".

Testo vigente dal 23 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;193~art1 · fonte su Normattiva