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Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1910, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza del commercio dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro platinato, in masselli, lingotti e graniglia, nonche' dell'oro nativo, dei rottami e dei residui di lavorazione. La importazione dei prodotti di cui al precedente comma che, con l'acquisto all'estero dei prodotti stessi, e' riservata all'Ufficio italiano dei cambi, e' esente dalla imposta generale sull'entrata.
Testo in vigore dal 21 giugno 1955 al 22 dicembre 2008
