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La importazione dall'estero e la negoziazione nel territorio dello Stato delle monete d'oro e d'argento, anche se non aventi corso legale nei Paesi di emissione, sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Testo in vigore dal 21 giugno 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-06-12;481~art2 · fonte del testo