Art. 14 — Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale
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Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
- a)tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;
- b)comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- c)forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 1 gennaio 2015
