Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 10-bis — Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari

Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

  • a)generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
  • b)assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
  • c)sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
  • d)generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
  • e)carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
  • f)assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art10bis · fonte su Normattiva