Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Art. 10 — Responsabilità solidale del trattario
Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
