Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 10 — Responsabilità solidale del trattario

Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art10 · fonte su Normattiva