Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2015

    Questione inammissibile
    26 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificati dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel combinato disposto con gli artt. 1829 cod. civ., 32 e 50 del r.d. n. 1736 del 1933, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito. Infatti, in riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il rimettente, in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati, non dedica una puntuale motivazione alla delibazione della non manifesta infondatezza per ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno di essi. Pertanto, la denuncia della loro violazione rimane del tutto generica ed apodittica. - Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, v. le citate pronunce: sentenze nn. 243/2014, 141/2012 e 21/2012; ordinanze nn. 261/2012, 216/2012, 181/2012, 174/2012, 65/2012, 60/2012 e 48/2012.

    Art. 1829 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 50/2011

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2011

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art. 8- bis , nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al medesimo del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell'art. 9- bis , anche nell'ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l'emissione dell'assegno e la scadenza per il pagamento. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente in ordine alla descrizione della fattispecie, si basa su di una parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non tenendo presente che quest'ultimo non permette in alcun modo di affermare che la comunicazione in oggetto non debba essere fatta all' ex amministratore o che tale omissione non abbia conseguenze sulla legittimità del provvedimento impugnato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata con parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., tra le altre, le ordinanze nn. 251 e 242 del 2010.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 9-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 319/2006

    Questione inammissibile
    27 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9- bis della legge n. 386 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno, in tutto o in parte, per carenza di provvista, le disposizioni censurate richiedono, perché non abbia luogo l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia (e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni) che, entro il termine di cui all'art. 8 della stessa legge (sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione), venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, invece di ritenere sufficiente, a questi fini (al pari di quanto previsto per l'applicazione delle sanzioni amministrative), che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato pagato. Infatti, nella specie, l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 700 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art9bis · fonte su Normattiva