Sono abrogati gli articoli 116 e 116- bis delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni. E' altresi' abrogato il secondo comma dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 13/1993

    Questione infondata
    19 gennaio 1993

    L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilità dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (più severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilità non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varrà la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione più favorevole al reo. Ne' è possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe più applicabile, poiché il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono perciò le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).

    Art. 25 cost. · Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 11 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art12 · fonte su Normattiva