L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilità dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (più severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilità non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varrà la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione più favorevole al reo. Ne' è possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe più applicabile, poiché il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono perciò le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).
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