Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 9-ter — Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni

All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art9ter · fonte su Normattiva