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La commissione istituita con la presente legge concludera' i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento. Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;865~art3 · fonte su Normattiva