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E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalita' di organizzazione e funzionamento gia' previsti dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, per la commissione sulla base di tale legge nuovamente istituita. La commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvedera' alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice-presidenti e due segretari.

Testo in vigore dal 4 maggio 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-04-29;196~art1 · fonte del testo