Art. 3
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Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
