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Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e' prorogato al 30 giugno 1949. La proroga ha effetto dal 1 gennaio 1949.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1949 al 16 dicembre 2010
