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Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitu' militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato, anche di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo. Tale indennizzo e' determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 7 per il periodo successivo. L'indennizzo e' corrisposto a domanda degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art14 · fonte su Normattiva