Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alle limitazioni discendenti dalle "servitù militari", non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria. Nel caso di tali terreni, infatti, il criterio automatico di determinazione dell'indennizzo adottato dalla norma, basato sul valore della rendita catastale, che prescinde dal riferimento al valore venale del bene, si rivela del tutto inadeguato o addirittura mancante, potendo portare a valori di rendita insignificanti ed irrisori o addirittura a zero, trattandosi appunto di beni in tutto o in parte privi di rendita dominicale e agraria. La fissazione del concreto criterio correttivo specifico rientra peraltro, nel potere discrezionale del legislatore, il quale può adoperare un qualsiasi metodo e criterio che tenga conto anche della natura edificatoria dei terreni. Sul piano generale degli oneri derivanti dalle "servitù militari", problemi come quelli in esame, specie per le nuove installazioni, potranno essere ridotti attraverso la localizzazione delle opere ed impianti militari coordinata con i piani di assetto territoriale della regione e, in ogni modo, in caso di revisione quinquennale e di conferma della imposizione che renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proprietà sul bene, o su parte di esso, è offerta al proprietario la possibilità di eludere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. - v. le sentenze n. 6/1996 e 179/1999. A.M.M.
Art. 7 Nuova regolamentazione delle servitu' militari · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2000 al 9 ottobre 2010. 452 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Tale indennizzo e' stabilito in una meta' dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere a) e b) del precedente articolo 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere. Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, e' determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procedera' alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sara' suscettibile dei gravami previsti dalla legge. I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di imposizione della servitu'. L'autorita' militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validita' del decreto. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di L. 500.000 non e' richiesta altra documentazione. Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 5. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonche' quanto previsto dal sesto comma del presente articolo. L'indennizzo e' corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni. E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene. Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilita' generale dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art7 · fonte del testo