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Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale. I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 30 giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovra' sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma. Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza. Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonche' per eventuali danni si provvede con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 7. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art15 · fonte su Normattiva