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Il comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. La deroga comportera' il mantenimento dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera a) o dalla lettera b) dell'articolo 2 e se restera' invariata la ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 7, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. La deroga di tutti i divieti dara' luogo a cessazione dell'indennizzo. Il comandante territoriale ne dara' notizia alla ragioneria centrale del Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010
