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A decorrere dal 1 gennaio 1977, ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 e' dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno. In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art9 · fonte su Normattiva