Le direttive stabilite ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 17 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;967~art3 · fonte del testo