[1]Per attuare le iniziative e gli interventi di cui al sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate nelle seguenti misure:

[2]Milioni di lire Art. 5. - Ricerche di mercato................. 200 Art. 7. - Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica..... 500 Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario.. 9.000 Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento in montagna. 4.500 Art. 14. - Miglioramento delle produzioni pregiate...... 1.000 Art. 15. - Difesa delle piante dalle cause nemiche....... 200 Art. 18. - IV comma: Contributi per la meccanizzazione.... 5.000 Art. 19. - Credito di conduzione............... 3.500 Art. 20. - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione: primo comma........................ 6.000 quinto comma......................... 200 Art. 21. - Organizzazione ed attrezzature di mercato..... 3.500 Art. 22. - Irrigazione e bonifica.............. 3.000 Art. 23. - Opere pubbliche di bonifica montana........ 3.000 Art. 27. - Sviluppo e consolidamento della proprieta' contadina: primo capoverso del primo comma.............. 2.500 secondo capoverso del primo comma.............. 400 I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e dall'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 300 milioni. E' altresi' aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata. A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, e' autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

Testo vigente dal 17 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;967~art1 · fonte su Normattiva