E' consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9 1/2, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa. La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.

Testo vigente dal 21 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1168~art6 · fonte del testo