[1]Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre e impiegare nei termini e per le lavorazioni controindicate:

[2]Qualita delle merci

[3]Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea

[4]Termine massimo per la riespor- tazione

Testo vigente dal 21 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1168~art5 · fonte del testo