E' consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche, riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione. La reimportazione dei materiali suddetti nonche' delle pellicole e del nastro magnetico dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.

Testo vigente dal 21 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1168~art7 · fonte del testo