Art. 3
I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.
Testo vigente dal 31 gennaio 1968
