Art. 2
Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno piu' esercitare la loro attivita'. L'inosservanza della disposizione del comma precedente e' punita con l'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresi' soggette alla revoca della licenza.
Testo vigente dal 31 gennaio 1968
