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I tenenti delle armi di fanteria e di cavalleria e quelli di artiglieria e del genio che abbiano compiuto i corsi della scuola d'applicazione, i tenenti contabili e veterinari saranno promossi capitani, anche se in questo grado non vi siano vacanze, quando abbiano compiuto quindici anni dalla data di anzianita' da sottotenente effettivo, siano stati dichiarati idonei all'avanzamento e non abbiano cambiato di ruolo nel grado di tenente o subito perdite di anzianita'.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
