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I tenenti idonei all'avanzamento appartenenti alle armi e corpi specificati nell'articolo precedente ai quali non sia applicabile l'articolo stesso, faranno passaggio al grado superiore quando in virtu' della presente legge sia promosso ad anzianita' l'ufficiale che li precede immediatamente nel rispettivo ruolo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
