Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'eventuale eccedenza dei capitani sara' compensata con altrettante vacanze negli ufficiali subalterni.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
