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Quando per effetto della presente legge risultino eccedenze nei gradi di capitano delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Governo sara' autorizzato a concedere ai capitani dell'arma nella quale si verificano le eccedenze ed in misura non superiore a queste, gli speciali collocamenti in aspettativa a domanda stabiliti dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
