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[1]Gli ufficiali di tutti i gradi e quadri, fatta eccezione dei tenenti e dei sottotenenti, che siano stati esclusi una prima volta dai quadri d'avanzamento, pur conservando l'idoneita' agli uffici del proprio grado, ma non abbiano ancora le condizioni di eta' e di servizio necessarie per poter chiedere la posizione di servizio ausiliario, potranno essere collocati in congedo provvisorio a loro domanda.

[2]Da questa posizione faranno passaggio, a suo tempo, a quella di servizio ausiliario nella quale potranno essere mantenuti secondo le norme previste dal 2° comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

[3]Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili a coloro che rinuncino spontaneamente all'avanzamento.

Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;493~art5 · fonte del testo

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