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La presente legge andra' in vigore, per gli effetti finanziari, a datare dal 1° luglio Qualora per tale data il procedimento por l'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento degli ufficiali, ai quali potesse spettare la promozione, non fosse ancora compiuto, la promozione avra' luogo appena possibile sotto la stessa data, appena compiuto l'accertamento.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
