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Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge in modo da evitare ogni variazione delle sedi di anzianita', ad eccezione di quelle derivanti da ulteriori promozioni a scelta, e rispettando i diritti all'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge e di quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1909 e 1910.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
