Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge e' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 530,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-1910. Il riparto della somma predetta fra i vari capitoli della parte ordinaria del bilancio verra' fatto con decreto del ministro del tesoro.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]SPINGARDI - CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
