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Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire diecimilioni. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 e' altresi' disposta la confisca delle apparecchiature.

Testo in vigore dal 6 aprile 1991 al 15 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;109~art2 · fonte del testo