Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale
Art. 2 — Forma del compromesso
All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente".
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
