Art. 4 — Numero e modo di nomina degli arbitri
Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810".
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
