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Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

Testo in vigore dal 26 maggio 1973 al 22 gennaio 2011

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;239~art1 · fonte su Normattiva